I requisiti per i terzi incaricati sono enunciati nel Decreto 17 maggio 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 156 del 7 Luglio 2006.
In sintesi, all’ Art. 2:
1. Requisiti necessari per i terzi è l'insussistenza, negli ultimi cinque anni, di: a) misure cautelari, provvedimenti di rinvio a giudizio, condanne con sentenza passata in giudicato od applicazioni della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per: 1) reati di mafia; 2) delitti contro la fede pubblica; 3) delitti contro il patrimonio; 4) reati di natura finanziaria o tributaria; b) procedimenti di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata.
2. Non devono sussistere, a carico dei terzi incaricati, provvedimenti amministrativi sanzionatori.
3. Sono interessati dalle condizioni soggettive di cui ai commi precedenti tutti i soci ed i componenti dell'organo di amministrazione ovvero i titolari delle ditte interessate.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti è documentato dalla parte contraente al concessionario, in sede di stipula, integrazione o modifica del contratto,
5. Il terzo incaricato che non possegga più i requisiti di cui ai commi precedenti è tenuto a darne immediata comunicazione al concessionario.
6. La parte contraente è tenuta alla presentazione al concessionario, in sede di stipula od integrazione del contratto, di garanzie per un valore non inferiore a 1.500 euro per apparecchio per il quale effettuerà attività di raccolta delle giocate per conto del concessionario. Le garanzie sono prestate a prima richiesta od in forma di deposito cauzionale.
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